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Parere espresso in data 25 ottobre 2011 da parte dell’osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole
Tutto ciò premesso,
l’Osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole, esprime il seguente parere:
1. "L’obbligo di cui al DPR 462/01 di effettuare le verifiche periodiche dei dispositivi di messa a terra dell’impianto elettrico e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, installati presso gli edifici scolastici, è a carico dell’Ente locale proprietario dell’immobile e degli impianti, tenuto a provvedere agli interventi necessari per il mantenimento della sicurezza dei locali e degli edifici e non già del Dirigente Scolastico, per il quale rimane l’obbligo di sollecitare I’amministrazione inadempiente, come previsto in particolare dal
D.Lgs.vo 81/08 e s.m.i.".
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica. (19G00171)
(GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
Art. 36
Informatizzazione INAIL 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche. 2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1. 3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche. 4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.». |
In riferimento all'articolo 36 punto 4 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019 n. 162, riguardante l'obbligo di utilizzo del tariffario ISPESL, l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) si esprime con il parere sulla normativa 15 novembre 2021, parere compatibile con la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 4 luglio 2019 C-377/17 e condiviso anche dalla segnalazione AGCM AS1713.